Panoramica della fiscalità in Italia
Questo articolo mira a fornire una panoramica della tassazione sulle azioni, esplorando i vari fattori che influenzano il regime fiscale e le relative implicazioni fiscali.
La tassazione sugli investimenti finanziari in Italia rappresenta un tema importante per investitori e professionisti del settore.
Con un sistema fiscale complesso e in continuo aggiornamento, comprendere e conoscere le normative vigenti è essenziale per ottimizzare fiscalmente il proprio patrimonio e i propri investimenti, restando in linea con le disposizioni legali.
Come si calcola la tassazione sulle azioni?
Gli investimenti in azioni sono tra gli investimenti in strumenti finanziari più comuni.
La fiscalità applicata a tali strumenti riguarda i proventi derivanti dalla distribuzione dei dividendi e dalla realizzazione di eventuali guadagni derivanti dalla cessione delle quote azionarie.
Le plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni (tassazione capital gain) o dai dividendi percepiti sono normalmente soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.
Tuttavia, il regime fiscale per la tassazione sulle azioni di società in Italia può variare in base ad alcuni fattori principali: se la società è quotata o non quotata, la percentuale di partecipazione detenuta, il soggetto che la detiene e la durata della detenzione dell’investimento.
Ecco come queste variabili finanziarie influenzano la tassazione sulle azioni:
1. Percentuale di Partecipazione Detenuta
La detenzione di quote societarie di un’azienda, può tuttavia comportare l’applicazione di aliquote fiscali differenti sulle plusvalenze a seconda della quantità di azioni detenute e, soprattutto, di quanto la quota in questione rappresenta rispetto alla totalità delle azioni in circolazione. In base a questo parametro, le partecipazioni azionarie vengono distinte in “qualificate” o “non qualificate”.
Partecipazioni non qualificate:
Generalmente, le partecipazioni sono considerate “non qualificate” quando un investitore detiene una percentuale inferiore a una determinata soglia.
In questo caso, l’investitore non può esercitare da solo una particolare influenza sull’economia aziendale né tantomeno sulla sua governance.
Il capital gain realizzato dalla vendita di queste partecipazioni sono normalmente soggette a un’imposta sostitutiva del 26%, ma esistono anche in questo caso delle eccezioni; in particolare per le partecipazioni in società non quotate e per le partecipazione da parte di persone fisiche che si avvalgono della normativa sulla rivalutazione delle quote.
Partecipazioni qualificate:
Se la partecipazione supera le soglie stabilite dalla normativa, diventa una “partecipazione qualificata“.
In particolare, l’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR afferma che costituisce cessione di partecipazione qualificata la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, diritti o titoli che rappresentino, complessivamente:
- una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
- o una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
In questi casi, l’investitore potrebbe avere la capacità di influire particolarmente sia sull’economia che sulla governance aziendali, nonché sul valore delle azioni nel caso in cui effettuasse delle massicce operazioni di compravendita.
Essendo il criterio della partecipazione al capitale o al patrimonio e quello dei diritti di voto fra loro alternativi, affinché una cessione di partecipazione possa essere considerata qualificata è sufficiente che sia integrato anche uno soltanto di tali due criteri.
La tassazione delle plusvalenze per le partecipazioni qualificate, di conseguenza, cambia in diversi aspetti rispetto alla regolare applicazione fiscale.
2. Durata della detenzione
- Investimenti di titoli a Breve Termine:
Per le azioni vendute entro 12 mesi dall’acquisto, le plusvalenze sono generalmente trattate come guadagni in capitale e tassate al 26% per tutti i soggetti detentori. - Investimenti di titoli a Lungo Termine:
Per le azioni detenute per più di 12 mesi, non vi sono differenze significative nella tassazione rispetto alle azioni detenute per meno tempo, a meno che non si tratti di partecipazioni qualificate. In quest’ultimo caso, infatti, se il detentore delle quote è una Società di Capitali oppure una Società di Persone, la durata della detenzione può influenzare il calcolo del guadagno in capitale tassabile dato che sono previsti diversi casi di esenzione.
La Società che detiene le quote e le cede a un nuovo compratore, può infatti adottare il regime di participation exemption (Pex).
Questo particolare regime fiscale è previsto dalla normativa italiana al fine di evitare la duplicazione della tassazione del reddito societario in capo alla società e in capo al partecipante, offrendo una cospicua esenzione della plusvalenza dalla formazione del reddito imponibile.
Quando si applica l’esenzione della plusvalenza?
Questa disciplina si applica ai soggetti Ires e Irpef che esercitano attività di impresa e i benefici sono connessi proprio alla misura dell’esenzione, che è strettamente correlata al soggetto che detiene la partecipazione.
Più precisamente, l’esenzione della plusvalenza è prevista nella misura del:
- 95% per i soggetti passivi Ires.
In questo caso, verrà applicata una ritenuta fiscale del 24% soltanto sul 5% (100%-95%) delle plusvalenze realizzate, anziché del 24% sulla totalità delle plusvalenze da cessione. - 41,86% per i soggetti passivi Irpef.
In questo caso, relativo alle società di persone e alle ditte individuali, verrà applicata una ritenuta fiscale pari all’aliquota marginale Irpef, soltanto sul 58,14% delle plusvalenze realizzate, anziché sulla totalità delle plusvalenze da cessione.
Ricordando che dal 2024 le le aliquote IRPEF in Italia sono state strutturate come segue:- 23% sui redditi fino a 28.000 euro;
- 35% sui redditi compresi tra 28.001 euro e 50.000 euro;
- 43% sui redditi che superano i 50.000 euro.
L’eventuale applicazione di tale regime fiscale comporterebbe notevoli vantaggi in termini di risparmio fiscale sugli investimenti.
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che influenzano la fiscalità degli investimenti azionari.
3. Società quotate e non quotate
Un altro aspetto importante, di cui tener conto nella gestione finanziaria degli asset azionari, riguarda la loro quotazione o meno sui mercati regolamentati.
In entrambi i casi, l’eventuale capital gain realizzato dalla cessione di azioni di una società sono calcolabili semplicemente raffrontando la differenza positiva tra il valore delle quote detenute al momento della vendita rispetto al valore registrato all’atto dell’acquisto.
Ma, mentre per le società quotate il prezzo di un’azione è definito dall’incontro della domanda e dell’offerta sul mercato di riferimento e racchiude (almeno in linea teorica) il valore intrinseco dell’azienda, per le società non quotate il discorso è diverso.
Il valore di una società non quotata può essere definito utilizzando diversi metodi di valutazione che possono portare a risultati anche sensibilmente differenti tra loro (per un approfondimento: https://tinyurl.com/4kb2wjxd).
A prescindere dal metodo che si deciderà di utilizzare, se il detentore delle quote è un normale investitore persona fisica o una Società Semplice, all’atto della vendita delle azioni di una società non quotata potrà scegliere di pagare il 26% sul plusvalore realizzato, oppure fare riferimento alla normativa sulla rivalutazione delle quote e scegliere di pagare un’imposta sostitutiva al 16% sul valore delle quote.
Ma vediamo come funziona la tassazione sulle azioni di società quotate e non quotate:
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge finanziaria per il 2024), all’art. 1, commi 52 e 53 ha allargato la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie con l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 16% sia per le non quotate che per le società quotate. Equiparando di fatto i due tipi di azioni.
Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (sia negoziate che non negoziate) mediante pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16% i seguenti soggetti:
- persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa);
- società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
- enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
- soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
Un approfondimento in merito è disponibile a questo link.
Conviene utilizzare l’affrancamento fiscale?
Non si può generalizzare; effettivamente non conviene sempre, anzi.
Conviene soltanto in casi particolari in cui la rivalutazione delle quote societarie le abbia portate ad un valore complessivo prossimo al plusvalore realizzato.
Spieghiamo meglio con qualche esempio:
Se le mie azioni passano da un valore iniziale di 100 a un valore finale di 150, risulterà molto più conveniente pagare il 26% sul plusvalore di 50 (13) rispetto a pagare il 16% del valore delle quote a 150 (24).
Ma se il valore delle mie azioni è salito vertiginosamente, passando da 100 a 350, allora risulterà più conveniente valutare l’affrancamento fiscale al 16% sul valore finale delle azioni a 350 (56), piuttosto che pagare l’aliquota normale al 26% sul plusvalore di 250 (65).
In ogni caso, la disciplina della tassazione sulle azioni è molto articolata ed in continua evoluzione e, prima di prendere eventuali decisioni che potrebbero essere perfino controproducenti, è sempre utile sentire il parere di un consulente indipendente (come 4Timing SIM) per gestire al meglio i propri risparmi.
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Chief Marketing Officer & Business Development Manager 4Timing SIM
“Per aspera ad astra“
Curioso per natura, nelle mie esperienze professionali ho sviluppato competenze differenti tra loro, condividendo ed acquisendo know-how in uno scambio che mi ha consentito di crescere nel corso degli anni, come professionista e come persona. Negli ultimi 13 anni mi sono dedicato alla Consulenza Finanziaria e nel 2015 sono entrato in 4Timing per realizzare, insieme agli altri soci fondatori, 4Timing SIM: un intermediario indipendente che rappresenta una boutique per il Consulente che vuole evolversi professionalmente e per l’investitore che desidera un rapporto professionale innovativo e di alto livello.